(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015) PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Capo I Oggetto e 1 finalita' Art. 1 - Oggetto e finalita' Art. 2 - Obiettivi Art. 3 - Definizioni Capo II Attivita' di promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorie-ricreative Art. 4 - Piano per lo sport Art. 5 - Osservatorio regionale Art. 6 - Sistema informativo regionale dell'attivita' fisica Art. 7 - Attivita' fisica in ambito scolastico e universitario Art. 8 - Percorsi formativi Art. 9 - Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 10 - Attivita' fisica in ambito socio-sanitario Capo III Esercizio di impianti sportivi Art. 11 - Esercizio di impianti sportivi Art. 12 - Regolamento regionale Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza Capo IV Modalita' di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali Art. 14 - Soggetti affidatari Art. 15 - Regolamento attuativo locale Art. 16 - Convenzioni Art. 17 - Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari Capo V Disposizioni finali Art. 18 - Clausola valutativa Art. 19 - Norma finanziar a Art. 20 - Abrogazioni Art. 21 - Norma finale PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l' art. 117, comma terzo, della Costituzione ; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), e), i-bis) e q), dello statuto; considerato quanto segue: 1. La Regione Toscana, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dall'attivita' sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell'intera societa' toscana, ritiene necessario rinnovare e armonizza re in un'unica normativa le disposizioni relative all'attivita' sportiva e ludico-motorio-ricreativa, nonche' quelle concernenti le modalita' di affidamento degli impianti sportivi degli enti locali; 2. Si ritiene opportuno fornire una definizione di attivita' sportiva e ludico-motorio-ricreativa, intendendo per essa il complesso di attivita' finalizzate, oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialita' dell'individuo, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici; 3. La Regione Toscana, in considerazione della capillarita' sul territorio toscano della presenza di impiantistica sportiva di proprieta' degli enti locali, ritiene importante valorizzare il suo utilizzo in favore di tutta la collettivita' rinnovando le disposizioni relative alle modalita' di affidamento di tale tipologia di impiantistica in modo da consentire la massima diffusione della pratica sportiva e ludico-motorio-ricreativa sul proprio territorio; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive, delle attivita' ludico-motorie-ricreative e le modalita' di affidamento degli impianti sportivi di proprieta' degli enti locali della Regione Toscana. 2. L'attivita' sportiva e l'attivita' ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attivita' fisica. 3. La Regione, riconoscendo all'attivita' fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della societa' toscana, persegue le seguenti finalita': a) diffusione dell'attivita' fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d'eta'; b) pratica dell'attivita' fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali; c) incremento dei praticanti l'attivita' fisica; d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attivita' fisica con corrette abitudini alimentari; e) contrasto al doping; f) promozione dell'attivita' fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione ed al recupero della motricita' ed alla partecipazione sociale e culturale; g) promozione dell'attivita' fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunita'; h) diffusione di opportunita' legate all'attivita' fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della liberta' personale; i) diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunita' di accesso alla pratica sportiva; l) valorizzazione del talento agonistico; m) promozione delle attivita' educative per l'attivita' fisica negli istituti scolastici; n) realizzazione di impianti sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato; o) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettivita', favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale; p) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti delle universita'; q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito sportivo; r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attivita' fisica; s) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali; t) tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo; u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di particolare rilevanza nel territorio regionale; v) sviluppo e diffusione di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell'attivita' fisica; z) realizzazione di indagini statistiche per la conoscenza e l'analisi del fenomeno sportivo. 4. La Regione persegue le finalita' di cui al comma 3 attraverso le proprie strutture regionali, assicurando il concorso degli enti locali, nonche', previa intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo. 5. Per l'attuazione di specifiche finalita' in materia di istruzione e formazione la Regione puo' stipulare accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' con singole universita' e con agenzie e organismi formativi.