(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 10 del 6 marzo 2015) 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                               Capo I 
 
 
                        Oggetto e 1 finalita' 
 
  Art. 1 - Oggetto e finalita' 
  Art. 2 - Obiettivi 
  Art. 3 - Definizioni 
 
                               Capo II 
 
 
Attivita' di promozione della cultura e della pratica delle attivita'
                sportive e ludico-motorie-ricreative 
 
  Art. 4 - Piano per lo sport 
  Art. 5 - Osservatorio regionale 
  Art. 6 - Sistema informativo regionale dell'attivita' fisica 
  Art. 7 - Attivita' fisica in ambito scolastico e universitario 
  Art. 8 - Percorsi formativi 
  Art. 9 - Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
  Art. 10 - Attivita' fisica in ambito socio-sanitario 
 
                              Capo III 
 
 
                   Esercizio di impianti sportivi 
 
  Art. 11 - Esercizio di impianti sportivi 
  Art. 12 - Regolamento regionale 
  Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza 
 
                               Capo IV 
 
 
Modalita' di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali 
 
  Art. 14 - Soggetti affidatari 
  Art. 15 - Regolamento attuativo locale 
  Art. 16 - Convenzioni 
  Art.  17  -  Utilizzazione  di  impianti  sportivi   scolastici   e
universitari 
 
                               Capo V 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Art. 18 - Clausola valutativa 
  Art. 19 - Norma finanziar a 
  Art. 20 - Abrogazioni 
  Art. 21 - Norma finale 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l' art. 117, comma terzo, della Costituzione ; 
  Visto l'art. 4, comma  1,  lettere  c),  e),  i-bis)  e  q),  dello
statuto; 
considerato quanto segue: 
  1. La Regione Toscana, in  considerazione  del  fondamentale  ruolo
rivestito dall'attivita' sportiva e ludico-motorio-ricreativa per  la
promozione  della  salute  dell'intera  societa'   toscana,   ritiene
necessario  rinnovare  e  armonizza  re  in  un'unica  normativa   le
disposizioni      relative       all'attivita'       sportiva       e
ludico-motorio-ricreativa, nonche' quelle concernenti le modalita' di
affidamento degli impianti sportivi degli enti locali; 
  2. Si  ritiene  opportuno  fornire  una  definizione  di  attivita'
sportiva  e  ludico-motorio-ricreativa,  intendendo   per   essa   il
complesso di attivita' finalizzate, oltre che al raggiungimento di un
risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e  della
socialita' dell'individuo, valorizzandone in particolare gli  aspetti
sociali, salutistici ed etici; 
  3. La Regione Toscana, in  considerazione  della  capillarita'  sul
territorio  toscano  della  presenza  di  impiantistica  sportiva  di
proprieta' degli enti locali, ritiene importante valorizzare  il  suo
utilizzo  in  favore  di  tutta  la   collettivita'   rinnovando   le
disposizioni relative alle modalita' di affidamento di tale tipologia
di impiantistica in modo da consentire la  massima  diffusione  della
pratica sportiva e ludico-motorio-ricreativa sul proprio territorio; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della
pratica     delle     attivita'     sportive,     delle     attivita'
ludico-motorie-ricreative  e  le  modalita'  di   affidamento   degli
impianti sportivi di  proprieta'  degli  enti  locali  della  Regione
Toscana. 
  2. L'attivita'  sportiva  e  l'attivita'  ludico-motoria-ricreativa
sono di seguito denominate attivita' fisica. 
  3.  La  Regione,  riconoscendo  all'attivita'   fisica   un   ruolo
fondamentale per la promozione della salute della  societa'  toscana,
persegue le seguenti finalita': 
    a) diffusione dell'attivita' fisica come diritto fondamentale dei
cittadini toscani di ogni fascia d'eta'; 
    b) pratica dell'attivita' fisica come strumento per il  benessere
della persona e per la  formazione  educativa  e  lo  sviluppo  delle
relazioni sociali; 
    c) incremento dei praticanti l'attivita' fisica; 
    d) promozione di stili di vita attivi, per la  prevenzione  della
malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi  volti  a
coniugare l'attivita' fisica con corrette abitudini alimentari; 
    e) contrasto al doping; 
    f) promozione dell'attivita'  fisica  per  i  diversamente  abili
finalizzata all'integrazione ed al recupero della motricita' ed  alla
partecipazione sociale e culturale; 
    g)  promozione   dell'attivita'   fisica   quale   strumento   di
integrazione interculturale e multietnica fra le comunita'; 
    h) diffusione di opportunita' legate all'attivita' fisica e  allo
sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti  sottoposti
a restrizione della liberta' personale; 
    i) diffusione sul territorio regionale  di  tutte  le  discipline
sportive per  fornire  pari  opportunita'  di  accesso  alla  pratica
sportiva; 
    l) valorizzazione del talento agonistico; 
    m) promozione delle attivita' educative  per  l'attivita'  fisica
negli istituti scolastici; 
    n)  realizzazione  di  impianti  sportivi  pubblici  e  la   loro
manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato; 
    o) adeguamento degli impianti  sportivi  pubblici  e  delle  loro
attrezzature al fine  dell'utilizzo  da  parte  della  collettivita',
favorendo l'innovazione tecnologica, il  risparmio  energetico  e  la
riduzione dell'impatto ambientale; 
    p)  promozione  dell'utilizzo  degli  impianti   sportivi   degli
istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti  delle
universita'; 
    q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica  in  ambito
sportivo; 
    r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie  in
materia di attivita' fisica; 
    s) tutela e valorizzazione delle  tradizioni  e  delle  vocazioni
sportive locali; 
    t)   tutela   e   valorizzazione   dell'associazionismo   e   del
volontariato sportivo; 
    u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di
particolare rilevanza nel territorio regionale; 
    v) sviluppo  e  diffusione  di  centri  museali  e  strutture  di
documentazione  per  la  conoscenza  della  storia  e  della  cultura
dell'attivita' fisica; 
    z) realizzazione di indagini  statistiche  per  la  conoscenza  e
l'analisi del fenomeno sportivo. 
  4. La Regione persegue le finalita' di cui al comma 3 attraverso le
proprie strutture  regionali,  assicurando  il  concorso  degli  enti
locali, nonche', previa intesa, con il  Comitato  olimpico  nazionale
italiano  (CONI),  il  Comitato  italiano  paraolimpico   (CIP),   le
federazioni  sportive  nazionali  (FSN),   le   discipline   sportive
associate  (DSA),  gli  enti  di  promozione   sportiva   (EPS),   le
associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e  con  tutti  gli
altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato  specifiche  e
riconosciute     competenze     nel      settore      sportivo      e
ludico-motorio-ricreativo. 
  5.  Per  l'attuazione  di  specifiche  finalita'  in   materia   di
istruzione e formazione la Regione  puo'  stipulare  accordi  con  le
articolazioni    territoriali    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' con singole  universita'  e
con agenzie e organismi formativi.